ALBO DI GARA DEDICATO AL MONDO ABRUZZESE DEI MOTORI

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GOMME INVERNALI E CATENE

In presenza del segnale stradale tondo a fondo blu con la figura della ruota con la catena, c'è l'obbligo di avere in auto le catene da neve, e di montarle in caso di nevicata, oppure avere montati gli pneumatici da neve, contrassegnati dalla sigla "M+S" (abbreviazione delle parole inglesi Mud and Snow cioè fango e neve), come precisato nella Nota dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31/03/2005 (prot. 612/2005).

Per quanto riguarda le catene da neve (o i cosiddetti "ragni"), è bene precisare che devono essere del tipo omologato, cioè conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo (CUNA Nc 178-01) oppure a equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea; al momento l'unica norma equivalente conosciuta è quella austriaca (On V 5117). La normativa deve essere stampigliata sia sul prodotto, sia sull'imballaggio.

Le gomme chiodate servono per impieghi continuativi su fondi ghiacciati o innevati e non richiedono il montaggio di dispositivi supplementari di aderenza. In base alla circolare ministeriale n. 58/71 del 22/10/1971 prot. 557/2174/D, l'uso di questi pneumatici è limitato alle seguenti condizioni (deroghe possono essere concesse dalle Regioni e dalle Prefetture):

  1. limite di velocità di 90 Km/h sulle strade extraurbane e di 120 Km/h in autostrada;
  2. applicazione dei paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
  3. montaggio dei pneumatici chiodati su tutte le ruote del veicolo e non soltanto su un asse;
  4. divieto di utilizzarli sui veicoli di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate;
  5. uso degli pneumatici chiodati limitato al periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 marzo.

 


 

CONTRAVVENZIONI - TERMINI DI PRESCRIZIONE

La questione è piuttosto dibattuta; le norme di riferimento sono l'articolo 149 del Codice di Procedura Civile e l'articolo 4, terzo comma, Legge 890 del 20/11/1982.

La Corte di Cassazione ha sollevato il problema della legittimità costituzionale in merito all'applicazione di tali norme relativamente alla data di consegna del plico (ordinanza del 02/02/2002); in pratica il problema riguarda il termine dei 150 giorni per la notifica della contravvenzione, se questo termine è quello di consegna del plico al contravventore o quello in cui l'Ente accertatore ha consegnato l'atto da notificare al messo o al servizio postale.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 20/11/2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o servizio postale).

Attualmente, quindi, è bene attenersi a queste date:

  1. giorno in cui la violazione è stata commessa;
  2. data di consegna della raccomandata da parte dell'Ente accertatore all'ufficiale giudiziario che deve avvenire entro 150 giorni da quello di cui al punto 1.
  3. data di ricezione della raccomandata da parte del destinatario, quale termine di decorrenza del periodo entro il quale è possibile difendersi (60 giorni per la presentazione del ricorso).

 


NEOPATENTATI

Si considerano neopatentati quelli che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni. Durante la guida non devono apporre nessun contrassegno sull'auto. L'unico contrassegno, una "P" (principiante) di colore nero su fondo bianco retroriflettente, è da attaccare sul veicolo soltanto durante le esercitazioni e l'esame di guida da privatista.

Attenzione ai limiti di velocità che per il neopatentato sono diversi (art. 117,comma2, Codice della strada). In autostrada il limite massimo di velocità ammesso è pari a 100 Km/h, mentre sulle strade extraurbane principali il limite è di 90 Km/h invece di 110 Km/h. Gli altri limiti sono uguali.

Nei primi tre anni dal conseguimento della patente, il neopatentato è soggetto al raddoppio della sottrazione dei punti fino ad un massimo di 15 (in un'unica soluzione o in rapida successione); se, però, è prevista anche la sospensione della patente, la decurtazione può superare i 15 punti.

 


 

 

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