In presenza del segnale stradale tondo a fondo blu con la
figura della ruota con la catena, c'è l'obbligo di avere in auto le catene da
neve, e di montarle in caso di nevicata, oppure avere montati gli pneumatici da
neve, contrassegnati dalla sigla "M+S" (abbreviazione delle parole inglesi Mud
and Snow cioè fango e neve), come precisato nella Nota dell'ex Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 31/03/2005 (prot. 612/2005).
Per quanto riguarda le catene da neve (o i cosiddetti
"ragni"), è bene precisare che devono essere del tipo omologato, cioè conformi
alla norma di unificazione a carattere definitivo (CUNA Nc 178-01) oppure a
equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea; al momento
l'unica norma equivalente conosciuta è quella austriaca (On V 5117). La
normativa deve essere stampigliata sia sul prodotto, sia sull'imballaggio.
Le gomme chiodate servono per impieghi continuativi su fondi ghiacciati o innevati e non richiedono il montaggio di dispositivi supplementari di aderenza. In base alla circolare ministeriale n. 58/71 del 22/10/1971 prot. 557/2174/D, l'uso di questi pneumatici è limitato alle seguenti condizioni (deroghe possono essere concesse dalle Regioni e dalle Prefetture):
CONTRAVVENZIONI - TERMINI DI PRESCRIZIONE
La questione è piuttosto dibattuta; le norme di riferimento sono l'articolo 149 del Codice di Procedura Civile e l'articolo 4, terzo comma, Legge 890 del 20/11/1982.
La Corte di Cassazione ha sollevato il problema della legittimità costituzionale in merito all'applicazione di tali norme relativamente alla data di consegna del plico (ordinanza del 02/02/2002); in pratica il problema riguarda il termine dei 150 giorni per la notifica della contravvenzione, se questo termine è quello di consegna del plico al contravventore o quello in cui l'Ente accertatore ha consegnato l'atto da notificare al messo o al servizio postale.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 20/11/2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o servizio postale).
Attualmente, quindi, è bene attenersi a queste date:
Si considerano neopatentati quelli che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni. Durante la guida non devono apporre nessun contrassegno sull'auto. L'unico contrassegno, una "P" (principiante) di colore nero su fondo bianco retroriflettente, è da attaccare sul veicolo soltanto durante le esercitazioni e l'esame di guida da privatista.
Attenzione ai limiti di velocità che per il neopatentato sono diversi (art. 117,comma2, Codice della strada). In autostrada il limite massimo di velocità ammesso è pari a 100 Km/h, mentre sulle strade extraurbane principali il limite è di 90 Km/h invece di 110 Km/h. Gli altri limiti sono uguali.
Nei primi tre anni dal conseguimento della patente, il neopatentato è soggetto al raddoppio della sottrazione dei punti fino ad un massimo di 15 (in un'unica soluzione o in rapida successione); se, però, è prevista anche la sospensione della patente, la decurtazione può superare i 15 punti.
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